Enciclopedia giuridica

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Fiumi



fiumi come confini: v. confine fra Stati, fiume come fiumi.

commissioni dei fiumi: organi internazionali, creati mediante accordo fra gli Stati ripuari di un fiume internazionale per l’amministrazione e la vigilanza del rispetto del regime giuridico cui il fiume stesso è sottoposto. Si pensi alla Commissione europea per il Danubio con sede a Galatz, creata con il Trattato di Parigi del 1856, dotata di una propria bandiera ed organi autonomi di polizia, che godeva di un potere normativo e giurisdizionale, ai fini della regolamentazione della navigazione sul Danubio.

regime internazionale dei fiumi: corsi d’acqua naturali che, nel loro corso navigabile, attraversano o separano il territorio di più Stati. Sono retti dai principi della libertà di navigazione, di eguaglianza e del rispetto delle legislazioni doganali e sanitarie degli Stati costieri, espressi nella Convenzione di Barcellona del 20 novembre 1921 (completata da uno Statuto e da un Protocollo), sulle vie navigabili di interesse internazionale. L’art. 5 della Convenzione consente allo Stato ripuario di riservarsi il servizio dei passeggeri e delle merci fra porti sottoposti alla sua sovranità. Per quanto riguarda il diritto internazionale generale, non tutta la dottrina è concorde nel ritenere esistente una norma consuetudinaria che preveda la libertà di navigazione sui fiumi internazionali. Per la loro amministrazione ed il controllo del sistema di libertà predisposto sono state istituite delle Commissioni internazionali dotate spesso di poteri di polizia.


Fissato bollato      |      Fixing


 
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