diritto di controordine: è il diritto del mittente, nel contratto di trasporto, di sospendere l’esecuzione dello stesso e chiedere al vettore la restituzione delle cose oppure ordinare al vettore la loro consegna ad un destinatario diverso. Il destinatario, infatti, non acquista i diritti che derivano dal contratto di trasporto al momento della stipulazione, bensì al momento in cui, arrivate le cose a destinazione oppure scaduto il termine per il loro arrivo, il destinatario ne richieda la riconsegna al vettore (art. 1689, comma 1o, c.c.). Il controordine controordine può essere esercitato dal mittente fino a quando le cose non siano passate a disposizione del destinatario, cioè fino a quando quest’ultimo non ne abbia chiesto la riconsegna (art 1689, comma 1o, c.c.).
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