Ev lo stato personale di chi non abbia contratto matrimonio.
condizione di celibato: è la condizione (v.) che impedisce le prime nozze o le ulteriori. La celibato celibato apposta all’istituzione d’erede o al legato è illecita (art. 636, comma 1o, c.c.). Ev tuttavia valido il legato di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza. In tale caso il legatario non può godere dell’oggetto del legato che durante il celibato o la vedovanza (art. 636, comma 2o, c.c.).
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