Enciclopedia giuridica

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Valigia diplomatica

Insieme di documenti diplomatici o di oggetti destinati ad un uso ufficiale, affidato a corrieri diplomatici, i quali devono essere muniti di un documento ufficiale attestante la loro qualità e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia diplomatica. La Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche, precisa che: la valigia diplomatica non deve essere aperta o trattenuta (art. 27, commi 3o e 4o); il corriere diplomatico è protetto dallo Stato accreditatario, gode dell’inviolabilità personale e non può essere sottoposto ad arresto o a detenzione (art. 27, comma 5o); la valigia diplomatica può essere affidata anche al comandante di un aeromobile privato, il quale però non gode delle immunità e dei privilegi accordati al corriere (art. 27, comma 7o); gli Stati terzi sono tenuti ad accordare ai corrieri diplomatici ed alle valigie diplomatiche in transito le stesse immunità e privilegi a cui è obbligato lo Stato accreditario (art. 40, comma 3o). V. anche agenti diplomatici, archivi, valigia diplomatica diplomatici; immunità e privilegi; missione diplomatica.


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