Si tratta di elementi integrativi della retribuzione, differiti, in quanto corrisposti una volta l’anno per far fronte a particolari necessità del lavoratore. La tredicesima, la più diffusa e meno recente tra le mensilità aggiuntive (risale infatti al periodo corporativo) e corrisposta in occasione del periodo natalizio, riveste a tutt’oggi un carattere di generalità , giacche´ la sua previsione nell’accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 per l’industria è stata estesa erga omnes dal d.p.r. 28 luglio 1960, n. 1070. Ulteriori mensilità (quattordicesima, quindicesima) sono state previste dapprima dalla contrattazione aziendale (v.), per essere quindi generalizzate dai contratti nazionali, normalmente in corrispondenza di diversi periodi dell’anno (festività pasquali, ferie estive). In forza del loro carattere di elementi differiti, così come il trattamento di fine rapporto e gli scatti di anzianità (v.), le mensilità aggiuntive maturano anche nel corso di periodi di sospensione del rapporto di lavoro (v.): nei casi di cui agli artt. 2110 e 2111 c.c., ma anche in diverse ipotesi di previsione legislativa o contrattuale (motivi sindacali, di studio, per cassa integrazione). Anche per tali elementi si sono riproposti, infine, i problemi circa l’incidenza sul loro ammontare dei periodi di sciopero (v.), raggiungendosi prevalentemente una soluzione favorevole al lavoratore sul presupposto che tali istituti retributivi compensano la prestazione annuale del lavoratore nella sua astratta unitarietà .
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