Le norme sulla simulazione (v. simulazione del contratto), oltre che ai contratti, si applicano anche agli atti unilaterali (v.) che siano destinati a persona determinata, cioè agli atti unilaterali recettizi (v. atti unilaterali, simulazione degli atti unilaterali recettizi), se sono simulati per accordo fra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione (art. 1414, comma 3o, c.c.). Così può essere simulata, ad esempio, una promessa di pagamento (v. promessa, simulazione degli atti unilaterali di pagamento e ricognizione di debito) (art. 1988 c.c.) per accordo fra promittente e promissario. Non è , invece, possibile parlare di simulazione per gli atti unilaterali, simulazione degli atti unilaterali non recettizi (v.), come la promessa al pubblico (v. promessa, simulazione degli atti unilaterali al pubblico) (art. 1989 c.c.), mancando un destinatario determinato della dichiarazione, con il quale stabilire l’accordo di simulazione. L’eventuale controdichiarazione unilaterale (cosiddetta riserva mentale) non ha alcun valore giuridico, neppure se redatta per iscritto (come, ad esempio, la controdichiarazione scritta che il promittente abbia firmato da solo, e, eventualmente, consegnato ad un notaio). La giurisprudenza applica le norme sulla simulazione anche agli atti unilaterali diversi dalle dichiarazioni di volontà come la confessione (v.), la quietanza (v.) ecc..
Simul stabunt simul cadent | | | Simulazione del contratto |