Enciclopedia giuridica

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Ravvedimento



ravvedimento post delictum: consiste in una condotta volontaria dell’autore del reato, tale da elidere od attenuare le conseguenze del reato stesso. Due specifiche ipotesi di ravvedimento sono previste dall’art. 62 n. 6 c.p.. La prima si configura allorche´ l’agente, prima del giudizio, abbia interamente riparato il danno, mediante il risarcimento di esso, o le restituzioni. La seconda consiste nell’adoperarsi da parte dell’agente, in modo spontaneo ed efficace, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. In quest’ultimo caso, è richiesta non solo la volontà , ma anche la spontaneità, che implica un atteggiamento interiore dell’agente rivolto seriamente al ravvedimento ravvedimento; è necessario l’ottenimento di un risultato concreto, ossia l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche di natura non patrimoniale. Si tratta di circostanze attenuanti (v. circostanze del reato; recesso attivo; pentimento). Altra ipotesi di ravvedimento è costituita dal fatto del concorrente nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (v.) che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti (art. 630, comma 5o, c.p.). Essa determina l’attenuazione della pena. Talora, colui che, dopo il delitto, si ravvede diviene non punibile (v. punibilità ), come nel caso della ritrattazione (v. art. 376 c.p.). Il ravvedimento si distingue dal recesso attivo per il fatto che non è richiesto l’impedimento dell’evento, ma soltanto una collaborazione post delictum.


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