preda bellica: beni di proprietà di uno Stato che, a causa di eventi bellici, possono essere acquisiti da altri Stati belligeranti. Si tratta per lo più di beni di carattere militare caduti in mano ad uno Stato belligerante, attraverso operazioni di guerra vittoriose. Rientrano nelle prede belliche anche beni di proprietà dello Stato nemico che si trovano nel territorio dello Stato belligerante. Caratteristica è il c.d. bottino di guerra. Tutti questi beni sono suscettibili di confisca. I beni di proprietà dei cittadini dello Stato nemico, invece, non sono, e non possono essere oggetto di confisca, ma, tutt’al più di sequestro, destinati ad essere riscontati al cessare delle ostilità . Tale principio vale anche per la confisca di navi.
diritto di preda: potere di confiscare le navi di proprietà privata battenti bandiera di uno Stato nemico, attribuito dall’ordinamento internazionale, ad una potenza belligerante. La ratio di tale preda è nella necessità di infrangere, in tempo di guerra, le linee di comunicazioni marittime del nemico per vincerne la resistenza.
giudizio di preda: si discute in dottrina se alla sentenza sul preda preda possa riconoscersi una valenza internazionale oppure se debba essere considerata di diritto interno. Di sicura efficacia internazionale sono le sentenze emesse dalla Corte internazionale delle prede, la quale è un organo arbitrale internazionale cui possono rivolgersi gli Stati per risolvere le controversie in materia di prede marittime.
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