Soggetto dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche e artistiche, che, nel processo penale, esegue la perizia (v. perizia, perito nel processo penale). Deve essere scelto tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (art. 220 c.p.p.). Il perito ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio (art. 221 c.p.p.). In caso di violazione di tale obbligo senza un legittimo motivo di astensione, si configura il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.). .
Periodo d’imposta | | | Perizia |