Sono aree del territorio nazionale soggette a una speciale regolamentazione giuridica. Si definiscono parchi nazionali le aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti, o anche parzialmente alterati, ovvero fenomeni naturali di interesse nazionale o internazionale che richiedono l’intervento dello Stato ai fini della loro tutela (l. 394/1991). L’individuazione di tali aree spetta al Ministero dell’ambiente (v.) previo parere di un comitato nazionale di esperti, sentita la regione interessata. Le regioni possono istituire, a loro volta, parchi regionali. La gestione dei parchi nazionali è affidata ad appositi enti pubblici (enti parco) affiancati, in qualità di organo consultivo, dalla «comunità del parco», composta dai rappresentanti degli enti locali interessati. Le attività all’interno dei parchi sono disciplinate da un regolamento adottato dall’ente; questo deve, inoltre, redigere un piano che sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti e opere all’interno del parco è subordinato al nullaparchi nazionaliosta dell’ente. Per evitare conflitti con le popolazioni residenti, che subiscono consistenti limitazioni nell’uso dei beni di loro proprietà , la «comunità del parco» promuove un piano di iniziative economiche per lo sviluppo dell’area. La sorveglianza nei parchi nazionali è svolta dal Corpo forestale dello Stato (v.).
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