Enciclopedia giuridica

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Interruzione di funzioni e servizi pubblici

Con l’art. 331 c.p. viene punito chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Con l’art. 340 c.p. viene punito chiunque cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità . Nel primo caso, quindi, si tratta di reato ricompreso tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.. Nel secondo caso l’autore del reato è soggetto privato. Ev stato affermato in giurisprudenza che il turbamento della regolarità dell’ufficio presuppone una alterazione del funzionamento, anche se temporanea, nel suo complesso e non di una singola fruizione o prestazione. In relazione al diritto di sciopero, che in tali situazioni opera come esimente, è stata affermata la necessità di garantire comunque, con la prestazione di un servizio sia pur essenziale, la tutela di beni primari insopprimibili (vita, integrità fisica, libertà ecc.).


Interruzione del processo civile      |      Interveniente


 
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