abrogazione della legge per incompatibilità: le leggi sono abrogate, oltre che per dichiarazione espressa del legislatore, anche per incompatibilità della legge anteriore con la successiva, o perche´ questa regola per intero la materia già regolata dalla legge anteriore.
incompatibilità fra norme internazionali: contrasto tra le disposizioni di due accordi multilaterali che si succedono nel tempo, rispetto ai quali non coincide la sfera soggettiva delle parti contraenti, in ragione del principio pacta tertiis neque nocent neque prosunt. Gli Stati che hanno stipulato entrambi gli accordi, che presentano disposizioni contrastanti tra loro, si trovano nella impossibilità di adempiere agli obblighi assunti o rispetto agli Stati che hanno stipulato soltanto il primo accordo, o agli Stati che hanno stipulato soltanto il secondo: infatti, se eseguono il primo trattato, violano gli obblighi assunti con il secondo e viceversa. Per ovviare a tale situazione inevitabile di responsabilità sul piano internazionale, vengono in genere inserite negli accordi, tra le disposizioni finali, le c.d. clausole di subordinazione o di compatibilità . Un esempio in tal senso è offerto dall’art. 234 del Trattato Cee, previsto pensando all’eventuale contrasto con le norme del Gatt, secondo il quale le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all’entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte ed uno o più Stati terzi dall’altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con il presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
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