Ev una amministrazione pubblica indipendente (v. amministrazione pubblica, garante per la radiodiffusione e l’editoria indipendente). La legge istitutiva, 5 agosto 1981, n. 416, attribuiva a tale amministrazione la denominazione di garante dell’attuazione della legge per l’editoria; la legge 6 agosto 1990, n. 223, le ha assegnato l’attuale denominazione. Ev un organo monocratico, nominato d’intesa dai Presidenti delle Camere tra giudici della Corte Costituzionale, altissimi magistrati, professori universitari ordinari ed esperti di riconosciuta competenza nel settore. Dura in carica tre anni e non può essere riconfermato più di una volta. Ha alle sue dipendenze un ufficio composto da dipendenti pubblici collocati fuori ruolo. Qualora la natura tecnica o la delicatezza delle questioni lo richiedano, può avvalersi dell’opera di consulenti o di società di consulenti. Svolge funzioni di vigilanza e di controllo dell’attività di radiodiffusione e di editoria. Predispone e trasmette al parlamento, annualmente, una relazione sull’attività svolta. V. anche televisione, garante della garante per la radiodiffusione e l’editoria. (Sandulli).
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