Enciclopedia giuridica

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Fondali marini internazionali

Posti al di là delle giurisdizioni nazionali, dichiarati, con riferimento alle risorse minerali esauribili in essi contenute, patrimonio comune dell’umanità dall’Assemblea generale delle N.U. (AG) con la risoluzione n. 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970. Al fine di soddisfare tale principio, la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare, ha previsto nella parte XI, la creazione dell’Autorità internazionale dei fondali marini che deve presiedere al c.d. sistema di sfruttamento parallelo (disciplinato nell’Annesso III), che consiste: a) nell’assegnazione ad uno Stato (c.d. investitore pioniere) richiedente dell’attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento su un sito determinato; b) nell’accantonamento in favore dell’Autorità di un secondo sito, di importanza equivalente dal punto di vista commerciale, individuato dallo Stato richiedente al momento della sottoposizione del piano di lavoro all’Autorità; c) nello sfruttamento successivo direttamente da parte dell’Autorità , attraverso il suo braccio operativo, l’Impresa, del sito ad essa assegnato, anche mediante la costituzione di jointfondali marini internazionaliventures con Stati terzi o cessione dei diritti di sfruttamento, contro corrispettivo ad imprese nazionali; d) nel trasferimento all’Autorità da parte degli Stati impegnati nelle attività di esplorazione e sfruttamento nell’Area internazionale delle tecnologie necessarie ad effettuare lo sfruttamento dei noduli polimetallici adagiati sui fondali profondi. V. anche Autorità internazionale dei fondali marini; patrimonio comune dell’umanità .


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