economia pubblica in diritto penale: il titolo VII del libro II del c.p. contiene i delitti contro l’economia pubblica (capo I), e l’industria e il commercio (capo II). Ev stato affermato che la tutela del sistema economico nazionale tramite la riunione di una serie di reati in un unico titolo, avrebbe chiaramente evidenziato lo scopo di sottolineare gli interessi economici particolari nella loro correlazione con l’interesse collettivo, considerato sempre in posizione di primarietà . Questa innovazione rispetto al codice previgente non esaurisce peraltro la disciplina penale nella materia in oggetto a causa del continuo proliferare di leggi speciali. La suddivisione del titolo in due distinti capi inerenti, rispettivamente, all’economia pubblica e all’industria e commercio è stata oggetto di critiche in dottrina osservandosi che l’industria e il commercio non si contrappongono all’economia pubblica costituendone piuttosto una parte integrante. A questo riguardo si è peraltro osservato che la ragione giustificativa di una simile opzione legislativa potrebbe cogliersi, nell’intento di distinguere tra delitti che offendono l’economia pubblica nel suo insieme e delitti che viceversa esplicano la propria potenzialità lesiva in singoli settori, senza rilevare quindi in un più ampio panorama nazionale. Ad ogni buon conto, il bene dell’economia pubblica inteso quale comune oggetto di tutela pare aver consentito una omogeneità del titolo in esame più apparente che reale. A tale proposito si è infatti osservato come nell’ambito dei delitti contro l’economia pubblica da una parte siano rinvenibili fattispecie criminose più validamente collocabili altrove, dall’altra ipotesi di reato praticamente irrilevanti e affette da una sorta di gigantismo che ne compromette di fatto l’applicazione. Infatti, l’avere incentrato il disvalore penale sulla lesione o messa in pericolo di un megaeconomia pubblicaevento come l’economia pubblica ha di fatto sortito il negativo effetto di renderne impossibile la verificabilità empirica e l’accertamento processuale: l’inevitabile conseguenza risulta essere la pratica disapplicazione e la quasi totale inefficacia di gran parte delle fattispecie del titolo VIII, e in particolare del capo I. Risultano perciò chiare le insufficienze e i limiti della normativa in parola riassumibili in tre ordini di questioni: da un lato è evidente l’incapacità della normativa di fungere da reale mezzo di tutela degli interessi del sistema economico globalmente inteso; in secondo luogo è da censurarsi la presenza di ipotesi di reato che altro non sono se non sorpassati residui di una tramontata ideologia (es. i delitti di sciopero); infine, non può disconoscersi che il titolo VIII del c.p. ambiguamente si colloca a cavallo tra pubblico e privato, con negative ripercussioni sulla stessa pratica efficacia dell’intervento statale. .
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