Enciclopedia giuridica

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Donne lavoratrici



tutela del lavoro delle donne lavoratrici: la normativa di donne lavoratrici donne lavoratrici si è storicamente snodata in fasi successive. La prima è caratterizzata da un apprezzamento delle donne lavoratrici come soggetti deboli (al pari dei fanciulli), con conseguente divieto di adibizione delle stesse a lavori pericolosi, insalubri e faticosi, divieto di lavoro notturno (v.), limiti di orario di lavoro (v.) ecc.. In una fase successiva l’accento si sposta dalla protezione delle donne lavoratrici alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (v.), sancito anche dall’art. 37 Cost. che stabilisce per la donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. In questo senso vanno apprezzati il divieto di licenziamento a causa di matrimonio (v.) e i divieti di discriminazione a causa di sesso (v.). Per altro verso, la norma costituzionale citata sancisce altresì che le condizioni di lavoro devono consentire alle donne lavoratrici l’adempimento delle funzioni familiari (ritenute essenziali) e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione (v. lavoratrici madri; lavoratori padri). Con l’evoluzione della normativa si è infine inaugurata una nuova fase, con provvedimenti intesi a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne (v. azioni positive).


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