Truppe regolari le cui attività militari sono direttamente imputabili allo Stato di appartenenza, i cui componenti sono destinatari delle norme del diritto bellico relative al trattamento dei feriti, dei naufraghi e dei prigionieri di guerra. Partecipano con pieno diritto e lecitamente alle ostilità . I loro atti vengono imputati allo Stato. Nel diritto internazionale sono vietate le guerre private. Per questo il combattente per essere considerato legittimo, deve essere o un organo in senso stretto del belligerante (ad esempio un membro delle forze armate) ovvero deve essere inquadrato nell’organizzazione del soggetto a favore del quale partecipa alle ostilità . La nozione di combattente è stata oggetto, nel tempo, di codificazione. Il Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 faceva rientrare nella categoria di combattente tre figure: i membri delle Forze armate, gli appartenenti alle milizie ed i corpi volontari, la levata in massa. La Convenzione di Ginevra del 1949, oltre alle tre categorie prima citate considera combattenti i membri dei corpi di resistenza organizzati ed i membri delle forze armate che appartengono ad un Governo o ad un autorità non riconosciuti dall’avversario. Il Protocollo addizionale del 1977 aggiunge due ulteriori nuove categorie di combattenti: i membri dei movimenti di liberazione nazionale e i guerriglieri. Lo status di combattenti legittimi comporta il diritto, se caduti in mano al nemico, di essere trattati come prigionieri di guerra, con la conseguente applicazione del diritto umanitario di guerra. V. anche belligeranza.
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