Ente a competenza generale in materia di ricerca scientifica (v. ricerca scientifica). Configurato come organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma dal d. leg. lgt. 1o marzo 1945, n. 82, inizialmente svolgeva attività di promozione e coordinamento della ricerca universitaria ed extrauniversitaria. Progressivamente ha assunto compiti di diretto svolgimento dell’attività di ricerca. In base alla l. 9 maggio 1989, n. 168, il cnr è inquadrato esplicitamente nella categoria degli enti di ricerca non strumentale (v. enti di ricerca), sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: alla funzione principale di produzione diretta della ricerca, si affiancano ora compiti di promozione della ricerca universitaria, di predisposizione e realizzazione dei grandi progetti di ricerca, di consulenza a favore delle P.A.. (Diamanti).
organizzazione del cnr : sono organi direttivi del cnr il presidente, di nomina governativa, il consiglio di presidenza ed la giunta amministrativa. Sono organi consultivi i comitati nazionali di consulenza, nei quali è rappresentata la comunità scientifica delle università e (parzialmente) degli enti pubblici di ricerca, e l’assemblea plenaria dei comitati nazionali. Sono strutture di ricerca del cnr gli istituti, per lo svolgimento di attività di carattere permanente, ed i centri istituiti presso università o altre amministrazioni pubbliche a carattere temporaneo (v. enti di ricerca). (Diamanti).
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