Pratica mediante la quale si tende a conferire definitività al testo di un trattato non ancora ratificato. Interviene dopo la fase della firma, al fine di rendere in tal modo immodificabile il trattato se non riaprendo i negoziati. Non costituisce una fase necessaria nell’iter formativo dei trattati, anche se opportuna al fine di certificare il carattere autentico e definitivo del testo negoziato, visto il frequente distacco temporale tra negoziazione e stipulazione dei trattati. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stabilisce all’art. 10 che: il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo: a) secondo la procedura prevista in questo testo o concordata dagli Stati che hanno partecipato all’elaborazione del trattato; o b) in mancanza di una tale procedura, per mezzo della firma, della firma ad referendum o della parafatura da parte dei rappresentanti di questi Stati del testo del trattato o dell’atto finale di una conferenza nel quale il testo è incorporato. V. anche accordo internazionale; trattato internazionale.
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