La nozione di armi è data esplicitamente dalla legge penale nel cui campo può assumere rilevanza. Nell’art. 585 c.p. si dichiara infatti che agli effetti della legge penale per armi s’intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; s’intendono pure per armi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo; le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti sono assimilati alle armi. Nell’art. 704 si dichiara inoltre che s’intendono armi le bombe e qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti. La stessa definizione di cui all’art. 585 c.p. la si trova nell’art. 30 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u. leggi pubblica sicurezza. Ai sensi dell’art. 44 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l’esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza) le armi da fuoco si distinguono in due categorie, armi comuni da sparo ed armi da sparo da guerra o tipo guerra. Ora ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. 18 aprile 1975, n. 110, ed agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre in materia, si distinguono armi da guerra, armi tipo guerra, munizioni da guerra, armi comuni da sparo e munizioni comuni da sparo. Con la l. 2 ottobre 1967, n. 895, modificata dagli artt. 9, 10, 11 della l. 14 ottobre 1974, n. 497, e con la l. 18 aprile 1975, n. 110, sono state emanate norme penali severissime che prevedono, per i delitti più gravi, la pena della reclusione da tre a dodici anni e la pena della multa da lire quattrocentomila a lire due milioni per le contravvenzioni concernenti gli esplosivi, la triplicazione delle pene stabilite dal c.p. e dal t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazione. Le armi da sparo non catalogate nel Catalogo nazionale, nonche´ armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle d’immatricolazione, sono considerate armi clandestine. I reati previsti e puniti dalla l. 18 aprile 1975, n. 110, che detta norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, sono delitti e contravvenzioni.
impignorabilità delle armi: le armi che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio sono ricompresi nel n.5 dell’art. 514 c.p.c. che enumera le cose mobili assolutamente impignorabili. Ev questo un caso di armi armi assoluta iuris publici (v. impignorabilità ), urtando il pignoramento con un atto amministrativo di destinazione (esecutorio per sua natura) davanti al quale l’interesse privato deve cedere, anche perche´ quell’atto non può essere revocato o modificato da un provvedimento dell’autorità giudiziaria ordinaria. .
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