Enciclopedia giuridica

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Annotamento



annotamento ipotecario: ai sensi dell’art. 2843, commi 1o e 2o, c.c. la trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonche´ per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca. La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finche´ l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.


Anno finanziario      |      Annotazioni


 
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