Designa la situazione di incapacità a contrarre matrimonio canonico di cui al can. 1095 n. 1 del codice di diritto canonico, ai sensi del quale sunt incapaces matrimonii contrahendi qui sufficienti rationis usu carent. L’amentia di incapacità , secondo il can. one 1674 del codice di diritto canonico può essere fatta valere, ai fini della impugnazione del matrimonio, da ciascun coniuge, a differenza dell’art. 120 c.c. che ammette l’impugnazione del matrimonio civile solo da parte del coniuge incapace. Tale situazione di difformità di disciplina, secondo la prevalente giurisprudenza, non è idonea ad integrare gli estremi della contrarietà all’ordine pubblico (v.) italiano di cui all’art. 797, comma 1o, n. 7 c.p.c., richiamato dall’art. 8 n. 2 lett. c dell’accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato e reso esecutivo con la l. 25 marzo 1985 n. 121, ai fini della dichiarazione di efficacia delle sentenze di nullità del matrimonio canonico concordatario pronunciato dai tribunali ecclesiastici.
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