Ev la facoltà concessa al venditore (v. vendita) di cosa mobile che sia già stata spedita al compratore, prima della dichiarazione di fallimento (v.) di questo, ma non sia ancora giunta a destinazione, di riprenderne il possesso (art. 75 l. fall.). Presupposti di questa figura, che letteralmente significa blocco durante il viaggio, sono: a) il compratore è stato dichiarato fallito successivamente all’invio della cosa mobile, ma prima del suo arrivo a destinazione; b) la cosa non è ancora giunta al compratore; c) nessuno ha acquistato diritti sulla stessa. Il venditore deve assumere a suo carico le spese e restituire gli acconti ricevuti. Lo stoppage in transitu non opera se si verifica una delle seguenti ipotesi: a) il venditore preferisce dare esecuzione al contratto, insinuandosi nel passivo del fallimento; b) il curatore si fa consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
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