Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino, salvo che questi non gli abbia concesso una apposita servitù (v.) di stillicidio. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinche´ le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica (art. 908 c.c.). V. anche distanze legali.
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