retroattività della legge penale: v. irretroattività della legge penale.
retroattività delle norme internazionali: principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto applicabile a tutti gli atti giuridici internazionali è quello della non retroattività, al fine di: a) garantire la certezza giuridica per i destinatari delle norme internazionali; b) non ritardare indebitamente l’applicazione di nuove norme del diritto internazionale. Alla luce di tale principio, tutte le convenzioni internazionali devono essere considerate, in mancanza di indicazioni contrarie delle parti contraenti, alla luce del diritto vigente al momento della loro conclusione (effetto immediato). La Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, prevede espressamente il principio dell’effetto immediato, con facoltà per gli Stati parti ad un trattato di prevedere una deroga alla non retroattività delle norme pattizie (art. 28).
Retribuzione | | | Retrovendita |