Con tale termine si fa riferimento all’attività di mediazione (v.) che un soggetto pone in essere al fine di agevolare la celebrazione di un matrimonio (v.). Tale attività , in quanto in contrasto con la libertà matrimoniale, viene ritenuta illecita dalla prevalente dottrina e giurisprudenza e, quindi, inidonea a costituire oggetto (v. oggetto del contratto) di un valido contratto. Si ritiene invece lecita e, quindi, idonea a formare oggetto di un valido contratto, l’attività diretta alla semplice ricerca di una persona avente determinati requisiti; l’attività di presentazione o di avvicinamento di due persone a scopo di matrimonio; l’attività diretta a favorire la sistemazione del patrimonio di due persone già coniugate o in vista delle loro nozze.
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