Documento emanante dall’autorità competente di uno Stato e designante una e più persone quali rappresentanti dello Stato per la negoziazione, l’adozione o l’autenticazione del testo di un trattato per esprimere il consenso dello Stato ad esser vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto relativamente a un trattato (Conv. Vienna, 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, art. 2, comma 1o, lett. c). Di regola, pertanto, una persona è considerata abilitata a rappresentare lo Stato soltanto in quanto essa produca appropriati pieni poteri che attestino tale qualità ; a meno che risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che essi avevano l’intenzione di considerare questa persona come rappresentante dello Stato a questi fini e di non richiedere la presentazione di pieni poteri (art. 7, comma 1o). Questa regola indica chiaramente che la produzione dei pieni poteri costituisce, per il rappresentante di uno Stato, la garanzia fondamentale della qualità che ha il rappresentante di un altro Stato di rappresentare quest’ultimo per compiere l’atto particolare di cui si tratta; essa indica altresì che spetta agli Stati di decidere se essi possano, senza pericolo, astenersi dall’esigere la produzione di pieni poteri.
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