Si configura quale illecito internazionale per violazione del principio dell’integrità territoriale e dell’esclusività della sovranità statale facendo sorgere la conseguente responsabilità dello Stato cui sia imputabile la relativa condotta. A prescindere dai casi in cui manchi o sia incerto addirittura uno degli elementi costitutivi dell’illecito, quale la violazione di una regola di diritto internazionale, può in determinate ipotesi sussistere una della cause che escludono l’illecito internazionale. Ev generalmente riconosciuto che lo Stato costiero è tenuto a tollerare la penetrazione di navi da guerra straniere nelle proprie acque interne o nei porti, le quali, per quanto non autorizzate, vi cerchino contemporaneamente rifugio per circostanze di vario genere, quali: forza maggiore, condizioni climatiche, avarie ovvero caso fortuito, vale a dire nell’impossibilità di rendersi conto della penetrazione per fattori esterni e imprevedibili. Ciò vale anche per gli aeromobili. Anche la legittima difesa è stata invocata talvolta nella prassi a giustificazione della penetrazione e dell’azione non autorizzata di agente militare o di polizia di uno Stato in territorio altrui (ad es. raids per la protezione dei propri cittadini all’estero, ovvero a carattere umanitario (ad es. esigenza di proteggere la integrità fisica di persone che sono vittime di comportamenti generalmente condannati nella società internazionale, quale il dirottamento aereo o la presa di ostaggi).
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