L’art. 24 c.p., così come modificato dalla l. n. 689 del 1981, statuisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne´ superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce solo la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni. Il pagamento della multa può avvenire, in relazione alle condizioni economiche del condannato, in rate mensili, da un minimo di tre ad un massimo di trenta, ma ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. Nel caso, poi, in cui la multa non venisse pagata per insolvibilità del condannato, la citata legge ha introdotto due sanzioni di conversione: la libertà controllata (pena sostitutiva delle pene detentive brevi) ed il lavoro sostitutivo, consistente in prestazioni non retribuite a favore dello Stato, regioni, province e comuni. La conversione avviene secondo parametri fissati dalla legge: a venticinquemila lire corrisponde un giorno di libertà controllata, mentre a cinquantamila lire un giorno di lavoro sostitutivo. L’ammontare della multa, comunque, deve essere sempre proporzionato alle condizioni economiche del condannato.
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