motivi del testamento illeciti: il motivo illecito rende nulla la disposizione se risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre (art. 626 c.c.). Questi, ad esempio, lascia un legato a Tizio dichiarando di volergli manifestare la sua gratitudine per avergli fatto ottenere una licenza edilizia non consentita dalla legge o per averlo aiutato ad evadere le imposte, oppure tenta di coartare l’altrui libertà matrimoniale disponendo a favore di un soggetto a condizione che il beneficiario della disposizione contragga matrimonio con una determinata persona. Qui c’è , come nella donazione (art. 788 c.c.), l’esigenza che il motivo illecito risulti dall’atto; e ciò rende l’azione di nullità alquanto più ardua che per i contratti e gli atti unilaterali tra vivi. Una specifica applicazione della nullità per illiceità del motivo è quella della disposizione con onere illecito (v. modus, motivi del testamento o onere) che ne costituisca il solo motivo determinante.
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