Enciclopedia giuridica

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Malato

Lo status di malato rileva ai fini del diritto internazionale bellico. Oltre a norme particolari che si applicano al nemico che ha cessato o che si trova nella impossibilità di combattere, il diritto internazionale bellico limita l’uso della violenza bellica contro il nemico che si trovi in determinate condizioni fisiche. In tale ipotesi il belligerante non può più esercitare tutte quelle azioni che sono normalmente lecite nei confronti dei combattenti avversari; inoltre, alcuni obblighi positivi di agire in favore di quelle persone bisognose di cure incombono sui belligeranti. La cura dei feriti e la protezione da accordare al personale ed al materiale sanitario ha ampiamente interessato il diritto internazionale e numerose convenzioni si sono occupate di questo argomento: tra le più importanti vanno ricordate le Convenzioni di Ginevra rispettivamente del 22 agosto e del 20 ottobre 1864; la Convenzione dell’Aja del 29 luglio 1899 (modificata nel 1907) e le Convenzioni di Ginevra del 6 luglio 1906, del 27 luglio 1929 e del 12 agosto 1949.

trattamento del malato nella guerra terrestre: tutti gli accordi internazionali attualmente vigenti in materia di diritto bellico contengono norme relative all’obbligo di curare i feriti ed i malati senza distinzione di nazionalità. Le norme internazionali convenzionali e consuetudinarie riguardano però unicamente i feriti ed i malati che hanno cessato di difendersi, poiche´ il soldato che, sebbene ferito, continua a lottare, deve essere trattato come qualsiasi altro combattente. Solo quando la difesa è cessata subentra l’obbligo del belligerante avversario di astenersi da ogni offesa e di aver cura del ferito o del malato, impedendo che altri possano nuocergli approfittando del suo stato. L’art. 3 della Convenzione di Ginevra del 1906, al pari degli artt. 3 della Convenzione del 1929 e 15 di quella del 1949, stabilisce che dopo ogni combattimento il belligerante che occupa il campo di battaglia deve prendere le opportune misure per ricercare e proteggere i feriti. Analogamente l’art. 16 della Convenzione dell’Aja del 1907 e l’art. 16 della Convenzione di Ginevra del 1949 dispongono che dopo ogni combattimento le due parti belligeranti, per quanto lo consentano gli interessi militari, devono prendere le opportune misure per ricercare e proteggere i naufraghi, i feriti ed i malati.


Mala gestio      |      Malattia


 
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