Atti interni degli organi costituzionali, e segnatamente delle Camere, che non assumono rilevanza esterna per l’ordinamento generale dello Stato e pertanto sono sottratti al sindacato degli altri organi. Il principio della assoluta insindacabilità degli interna corporis è stato momento fondamentale di affermazione dell’indipendenza del Parlamento dalla Corona nel passaggio dallo Stato assoluto (v. Stato, interna corporis assoluto) allo Stato di diritto (v. Stato, interna corporis di diritto). La valutazione della portata del principio nelle moderne democrazie parlamentari, caratterizzate da costituzioni rigide e garantiste, va operata alla stregua dello stretto diritto positivo. Nel nostro ordinamento, la Corte Costituzionale ha affermato la sindacabilità degli atti interni alle Camere solo sotto il profilo del controllo di costituzionalità del procedimento di formazione delle leggi. Ev stata, al contrario, riaffermata la insindacabilità degli atti in quanto tali, ed in particolare dei regolamenti parlamentari. (Vetritto).
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