Oltre alla finalità di procacciare un’entrata allo Stato, un tributo può essere preordinato anche ad uno scopo extra fiscale. La struttura ordinaria del tributo viene così modificata in vista dello scopo politico che si vuole raggiungere, in modo da ottenere un assetto incentivante o disincentivante dell’imposizione. La funzione di disincentivo è impiegata perlopiù per scoraggiare determinati consumi o determinate importazioni senza vietarle del tutto e viene realizzata in concreto con un inasprimento della tassazione. La funzione di incentivo è applicabile a numerosi settori economici od a categorie di soggetti che si intendono favorire e può essere realizzata in vari modi, attraverso agevolazioni, esenzioni, o regimi sostitutivi. La scelta delle finalità extrafiscali del tributo così come dei metodi impositivi con cui esse debbono venire perseguite appartiene intuitivamente alla sfera di discrezionalità del legislatore, fondandosi su valutazioni di opportunità economica e sociale a questo spettanti. Anche l’imposizione extra fiscale deve comunque rispettare il principio di capacità contributiva, in quanto, pur essendo preordinata al conseguimento di scopi non tributari, essa deve assumere come presupposto un fatto economicamente rilevante.
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