Enciclopedia giuridica

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Decima

Consiste nella quota dei frutti della terra o di qualsiasi altra rendita (in origine la decima parte della terra che dal possessore del fondo era dovuta alla Chiesa o ad un feudatario) da versare annualmente ai vescovi o parroci per il loro sostentamento. Sono queste le cosiddette decima dominicali, quali canoni enfiteutici insistenti su un terreno concesso ad altri a patto che lo coltivasse e lo migliorasse e sopra il quale la Chiesa esercitava il dominio eminente. La decima fu introdotta in origine dai re franchi, i quali donavano spesso essi stessi alla Chiesa le decime dei beni della corona, riconoscendo il diritto di esigerle. Il maggior precedente storico, è il Capitolare di Paderborn (anno 785) con cui Carlo Magno ne fissava l’obbligo giuridico del pagamento. Tutt’altra natura avevano le decime sacramentali, nelle quali lo Stato riconosceva l’esercizio del potere tributario della Chiesa cattolica. Si trattava di oneri reali versati in una quota di frutti o di lucri, solitamente in misura simbolica, ai ministri della Chiesa per il culto divino, o per il sacro ministero e dunque per un titolo ecclesiastico reso ai fedeli (per la normativa più significativa, cfr. anche l. 22 luglio 1966, n. 607, l. 19 dicembre 1970, n. 1138, l. 7 gennaio 1974, n. 3, l. 14 giugno 1974, n. 270). La l. 14 luglio 1887, n. 4728, soppresse le decime sacramentali, lasciando sopravvivere quelle dominicali, in quanto sorrette e governate soltanto dal diritto comune. In tal modo la normativa del secolo scorso aderì ad un atteggiamento comune a tutte le legislazioni moderne che hanno abolito, o commutato in rendita fissa o affrancato le decime rese per un titolo ecclesiastico.


Decentramento      |      Decisione amministrativa


 
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