data certa: vale a rendere il contratto opponibile ai terzi. Per l’art. 2704 c.c. la scrittura privata ha data data e computabile riguardo ai terzi: 1) dal giorno della autenticazione della sottoscrizione delle parti; 2) dal giorno della registrazione della scrittura non autenticata: qui è dato rilievo all’adempimento fiscale ora prescritto per gli atti a titolo oneroso dall’art. 53 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131; 3) dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta; 4) dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici; 5) dal giorno, infine, in cui si sia verificato un qualsiasi altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Fra questi altri fatti, dotati di uguale idoneità a rendere certa la data, la giurisprudenza ha collocato la conoscenza dell’atto da parte del terzo cui l’atto si vuole opporre e, ciò che desta perplessità , il timbro postale apposto sulla carta recante la scrittura. Diversa regola vale per gli atti unilaterali non recettizi (art. 2704, comma 2o, c.c.) e per la quietanza di pagamento (art. 2704, comma 3o, c.c.), la cui data può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
indicazione della data dell’atto notarile: ai sensi dell’art. 51 n. 1 L.N. l’atto notarile deve contenere l’indicazione in lettere per disteso dell’anno, del mese, del giorno, in cui l’atto è formato. Quando le parti lo richiedono o il notaio lo ritenga opportuno, nell’atto notarile verrà indicata anche l’ora della sottoscrizione, che deve essere indicata in ogni caso per gli atti di ultima volontà (v. atti, data di ultima volontà ) (art. 51 n. 11 L.N.).
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