Ev l’insieme dei criteri cui deve essere informata un’attività produttiva per poter trarre, almeno tendenzialmente, dalla cessione dei beni e dei servizi prodotti, quanto occorre per compensare i fattori produttivi impegnati. In altre parole, è l’astratta idoneità di un’attività economica a coprire i costi di produzione. L’adozione di tale criteri di economicità è espressamente imposta dalla legge agli enti pubblici economici (v.). La dottrina individua in tali criteri di economicità il requisito della professionalità dell’imprenditore (v.). Infatti non è necessario che l’imprenditore si proponga di ricavare un profitto (v. scopo di lucro) dall’attività economica esercitata; è sufficiente che l’attività produttiva di beni o servizi si presenti come di per se´ idonea a rimborsare, mediante il corrispettivo dei beni e dei servizi prodotti, i fattori della produzione impiegata. Per la società (v.), invece, non è sufficiente l’adozione di criteri di economicità nello svolgimento dell’attività produttiva, essendo necessario che i soci si ripropongano uno scopo di lucro dall’esercizio dell’attività stessa.
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