L’istituto in questione si inquadra nell’ambito del concorso di persone nel reato (v.). In particolare, con il termine cooperazione, il legislatore ha voluto designare il concorso di persone nel delitto colposo (v. colpa), che si caratterizza per la non volontà dei concorrenti (v. concorrente) rispetto alla realizzazione del reato. Ev però necessario che essi abbiano la volontà di concorrere alla realizzazione della condotta (v. condotta, cooperazione colposa nel reato commissiva) (comune o altrui), contraria a regole cautelari. Quest’ultimo requisito differenzia la cooperazione dal mero concorso di azioni colpose indipendenti, in cui più individui contribuiscono a causare l’evento colposo, senza però che essi abbiano la coscienza e volontà di concorrere con l’altrui azione pericolosa. Ulteriore requisito è che i concorrenti avessero la possibilità di provvedere ed evitare l’evento criminoso. Con tale istituto si pone in evidenza la necessità di un collegamento psicologico tra le varie azioni.
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