canali marittimi artificiali: categoria di vie d’acqua internazionali, navigabili, artificialmente scavate dall’uomo che, attraversando il territorio di uno Stato, mettono in comunicazione mari e oceani diversi. Non rientrano nella nozione di stretti (v.). Il regime loro applicabile varia per ogni singola ipotesi in base alla regolamentazione interna dello Stato costiero o alle convenzioni che ne disciplinano il transito e l’eventuale status internazionale, stipulate in occasione della apertura o a seguito di ulteriori vicende interessanti la condizione giuridica di essi. Nella prassi internazionale non sembra essersi affermata l’estensione del regime internazionale vigente per gli stretti anche per i canali marittimi canali marittimi che mettono in comunicazione mari o oceani diversi. La loro esistenza non modifica ne´ la condizione giuridica dei territori da essi attraversati, che restano sottoposti alla sovranità dello Stato o degli Stati rivieraschi, ne´ la condizione giuridica delle acque che li costituiscono, che restano acque interne, e non divengono nemmeno acque territoriali a causa della loro navigabilità .
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