L’autentica minore consiste nella attestazione da parte del notaio della verità della firma apposta da un soggetto su un documento con la mera formula vera la firma di ... tale è la firma di ... o visto per la verità della firma di ..., senza porre in essere le attività richieste per l’autenticazione di sottoscrizioni (cosiddetta autentica formale) di cui all’art. 72 L.N.. L’autentica minore costituisce una prassi basata su varie disposizioni legislative, utilizzate per certificare la verità della firma su vari documenti, anche al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni stesse. Si tratta di una consuetudine praeter legem (v. usi, autentica minore praeter legem), ammessa solo quando il contenuto della dichiarazione su cui si connette l’autentica non importi obblighi a carico del dichiarante. Dopo l’entrata in vigore della l. 4 gennaio 1968, n. 15, non è più ammessa l’autentica minore per le istanze da produrre agli organi della P.A., istanze soggette all’autenticazione della sottoscrizione di cui all’art. 20 della citata l. n.15 del 1968.
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