Principio di diritto unicamente convenzionale, contenuto in numerosi trattati internazionali, che impone allo Stato nell’ambito del cui territorio venga a trovarsi il reo di un crimine particolarmente grave compiuto altrove (quali, ad esempio, le violazioni gravi ed efferate dei diritti umani, sia in tempo di pace che in tempo di guerra; la repressione di atti di terrorismo e simili) di reprimere il reato o di consentire l’estradizione del colpevole nello Stato che ne ha fatto richiesta. V. anche estradizione.
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