Enciclopedia giuridica

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Assegnazione della cosa pignorata

L’assegnazione della cosa pignorata allo stesso creditore procedente è , in linea di principio, sottoposta alle norme sulla vendita forzata (art. 2925 c.c.); le deroghe a queste colgono l’analogia fra assegnazione e datio in solutum: tanto per l’ipotesi corrispondente all’art. 2920 c.c. quanto per l’ipotesi corrispondente all’art. 2921 c.c. gli artt. 2926 – 27 c.c. precisano che l’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore. Analogamente, se oggetto dell’assegnazione è un credito, questo è assegnato pro solvendo (art. 2928 c.c.). L’assegnazione non resta travolta dall’eventuale nullità degli atti esecutivi che l’hanno preceduta, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (art. 2929 c.c.). Con il che il c.c. deroga al principio processuale secondo il quale la nullità di un atto si estende agli atti successivi che ne siano dipendenti (art. 159, comma 1o, c.p.c.); assicura la stabilità degli effetti sostanziali del processo esecutivo. Ma diverso è il caso in cui la nullità colpisca la stessa assegnazione.


Asse ereditario      |      Assegni periodici


 
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