Enciclopedia giuridica

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Adulterazione



adulterazione dell’alcol: procedimento mediante il quale l’alcol viene denaturato, ossia reso non ingeribile e, perciò , esente dalle imposte di fabbricazione (v. imposte, adulterazione di fabbricazione) sugli spiriti.

adulterazione di cose di comune consumo: negli artt. 440 e 441 sono espresse varie forme di sofisticazione, diverse dall’avvelenamento e pericolose per la salute pubblica. In particolare sono previste le seguenti ipotesi: 1) corrompere o adulterare acque o sostanze destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo (art. 440, comma 1o); 2) contraffare sostanze alimentari destinate al commercio (art. 440, comma 2o); 3) adulterare o contraffare sostanze medicinali, pure destinate al commercio (art. 440, ult. comma); 4) adulterare o contraffare cose destinate al commercio, diverse da quelle precedentemente indicate (art. 441). In tutte le ipotesi si richiede che il corrompimento, l’adulterazione o la contraffazione vengano effettuati in modo da rendere la sostanza pericolosa per la salute pubblica. Corrompere è quindi un quid minus di avvelenare: significa immettere nella cosa sostanze che ne alterino l’essenza rendendola nociva; adulterare, poi, è modificare la composizione naturale della cosa, sottraendo ad essa elementi utili o aggiungendo materia di qualità inferiore; contraffare, infine, significa dare l’apparenza ingannevole della genuinità ad una cosa che è composta da sostanze, in tutto od in parte, diverse per qualità da quelle che normalmente concorrono a formarla. Quanto alle cose destinate al commercio, di cui parla l’art. 441, deve trattarsi di oggetti o sostanze il cui uso, direttamente o indirettamente, può nuocere alla salute umana. Tali sono, ad es., i recipienti e gli utensili in cui si preparano le vivande, i poppatoi, le carte da involgere le sostanze alimentari, i dentifrici, i cosmetici, il tabacco ecc. Il delitto, nelle varie ipotesi, si consuma con fatto del corrompimento dell’adulterazione o della contraffazione: l’uso effettivo delle cose manomesse non è necessario e tanto meno occorre che ne sia derivato un danno alla salute delle persone. Non vi è ragione di escludere, nei congrui casi, la configurabilità del tentativo. Il dolo consiste nella volontà di realizzare i fatti di cui sopra. Poiche´ il pericolo per la salute pubblica è espressamente richiesto per l’incriminazione ed è del tutto arbitrario considerarlo condizione oggettiva di punibilità , si ritiene che per la sussistenza del dolo tale pericolo debba essere nella coscienza del soggetto. Si avverte che nella applicazione degli artt. 440 e 441 non debbono essere perdute di vista le numerose leggi speciali che prevedono e puniscono determinate frodi nei prodotti destinati all’alimentazione.


Adozione      |      Adulterio


 
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