Il suicidio dell’assicurato (v. assicurazione, suicidio dell’assicurato sulla vita), intervenuto nei due anni successivi alla stipulazione del contratto, legittima l’assicuratore a non pagare la somma assicurata (art. 1927, comma 1o, c.c.). Se il contratto è stato sospeso per mancato pagamento dei premi, il termine di due anni decorre da quando la sospensione è cessata (art. 1927, comma 2o, c.c.). Il suicidio dell’assicurato entro i due anni dalla conclusione del contratto di assicurazione desta il sospetto che il proposito suicida preesistesse all’assicurazione e che questa fosse stata contratta al solo scopo di procurare una fortuna ai familiari del suicida.
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