sezioni specializzate presso la magistratura ordinaria: le sezioni specializzate sono previste dall’art. 102, comma 3o, Cost., in contrapposizione al divieto di istituzione di giudici straordinari e giudici speciali di cui all’art. 102, comma 2o. Trattasi di organi della magistratura ordinaria, eventualmente integrati con la partecipazione di membri esperti non togati, provvisti di competenza in ordine a determinate materie (ad es.: tribunale dei minori, giudice del lavoro, sezioni specializzate agrarie, tribunale superiore delle acque pubbliche). L’attribuzione di competenza per materia, prevista dalla legge attraverso l’istituzione dell’organo, è garantita dal regolamento di competenza o dalla eccezione d’incompetenza. (Agro´ ).
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