Riunione di un notevole numero di persone superiore a dieci, in un medesimo luogo per lo scopo prestabilito, di creare disordine nella vita collettiva (art. 655 c.p.). L’interesse tutelato è costituito dall’ordine pubblico. Trattandosi di contravvenzione (v. contravvenzioni) l’elemento soggettivo può essere indifferentemente il dolo o la colpa.
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