Istituto in base al quale, al fine di assicurare la continuità dell’esercizio di una pubblica funzione, il titolare di un organo, anche dopo la scadenza del mandato e fino alla sua sostituzione da parte del successore, continua ad esercitare le proprie funzioni. In passato, l’istituto operava in maniera non regolata normativamente e tale, perciò , da prestarsi a consentire la permanenza in carica, spesso per molti anni, di titolari scaduti dal loro mandato. Per ovviare a tale inconveniente. La l. n. 444 del 1994 ha da ultimo introdotto una disciplina generale per la proroga degli organi amministrativi. La legge dispone che gli organi amministrativi possano esercitare le proprie funzioni solo fino alla scadenza del termine di durata per ciascuno previsto. La proroga è consentita entro un limite massimo di quarantacinque giorni, cui fa seguito la definitiva decadenza dell’organo; in tale periodo l’attività deve essere limitata all’ordinaria amministrazione ed agli atti urgenti ed indifferibili. Nei casi di decadenza dell’organo è prevista la responsabilità , anche penale, di coloro la cui inerzia abbia prodotto la mancata ricostituzione dell’organo. (Vetritto).
Proroga | | | Proscioglimento |