Presupposto di carattere soggettivo, per l’applicazione di una misura di sicurezza (v. misure, pericolosità sociale di sicurezza). Ai sensi dell’art. 203 c.p. è socialmente pericolosa la persona anche se non imputabile (v. imputabilità ) o non punibile (v. punibilità ), la quale ha commesso un reato (v.) o un quasi reato (v.), quando è probabile che commetta nuovi reati. La pericolosità sociale è il risultato di un giudizio prognostico, proiettato nel futuro, effettuato dal giudice, che si articola nella analisi della personalità del reo e la prognosi criminale (artt. 203 ss. c.p.; art. 679 c.p.p.). Presupposto di tale giudizio è la commissione di un reato o di quasi reato da parte dell’agente, a prescindere dalla imputabilità o punibilità o meno di quest’ultimo. La pericolosità sociale deve essere accertata caso per caso, non può essere presunta (l. 10 ottobre 1986, n. 663). L’accertamento si fonda sulla gravità del fatto commesso, sul carattere del reo, sui precedenti penali e giudiziari, sulle condizioni di vita individuali, familiari e sociali del medesimo (artt. 203 e 133 c.p..
Pericolo | | | Periculum in mora |