Enciclopedia giuridica

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Oggetti contrari alla pubblica decenza

Il libro terzo, titolo I, capo II del c.p. sanziona all’art. 725 con l’ammenda da lire ventimila a due milioni il comportamento di chiunque espone alla pubblica vista o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato che offenda la pubblica decenza. La contravvenzione tutela il bene giuridico della pubblica decenza, intesa come sentimento concernente la costumatezza, la dignità che la convivenza civile esige; si tratta quindi di concetto diverso da quello di pudore (che attiene alla sfera dell’oscenità e quindi a quella sessuale); in verità l’ambito della pubblica decenza è oggetto di continua erosione, anche per effetto di provvedimenti legislativi (ad es., la l. 17 luglio 1975, n. 355, che ha escluso in certi casi la contravvenzione in esame oltre al delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni di cui all’art. 528 c.p. per i rivenditori professionali di stampa periodica e di libri), oltreche´ per effetto dell’evolversi della morale, sostanzialmente unico punto di riferimento per fissare i confini della pubblica decenza medesima. Si ricordi che per costante giurisprudenza, il reato in oggetto viene punito sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, consistendo il primo nella cosciente e volontaria fabbricazione dei disegni, manifesti od oggetti contrari alla pubblica decenza, ed il secondo nell’omissione, da parte del fabbricante, di un adeguato controllo sugli stessi, conoscendo egli la loro destinazione ad un luogo pubblico.


Offese a Stati stranieri      |      Oggetto


 
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