Funzione prevista dalla l. n. 281 del 1970, contestualmente al trasferimento di molte funzioni statali alla regione, al fine di garantire la cura di interessi unitari. La funzione può essere esercitata con legge o con atto amministrativo, mediante un’apposita procedura disciplinata in via generale dell’art. 17 della l. n. 281 del 1970 e specificamente da leggi di settore. Sugli atti di indirizzo e coordinamento, assai rari negli anni settanta, e più frequenti negli ultimi tempi, si è ripetutamente pronunciata la Corte Costituzionale: la giurisprudenza costituzionale richiede un rispetto rigoroso del principio di legalità e delle forme procedimentali di consultazione e raccordo con le regioni. .
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