Ev colui che esercita un’attività d’impresa avente ad oggetto prevalente la vendita di medicinali messi in commercio, già preparati e confezionati secondo la formula stabilita dal produttore (art. 122 t.u. l. sanitaria). Il farmacista può preparare medicinali solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge (art. 161 t.u. cit.). L’insieme dei beni utilizzati dal farmacista per l’esercizio della sua attività e le relative merci, la c.d. farmacia, è qualificata e disciplinata dalla legge come azienda (v.). Colui che aliena la farmacia ha diritto, come ogni imprenditore commerciale, al valore di avviamento (v.). Pertanto, e tenuto conto del disposto dell’art. 2238, comma 1o, c.c., dottrina e giurisprudenza ritengono che l’esercizio di una farmacia attribuisca la qualità di imprenditore commerciale (v.) all’esercente; infatti il farmacista non si limita all’esplicazione dell’attività sanitaria, ma rivende al pubblico le specialità farmaceutiche già preparate dalle case produttrici o altre merci acquistate per la rivendita. Tale opinione non è contraddetta dalla circostanza che il farmacista svolge un’attività per l’esercizio della quale occorre la laurea in farmacia e l’iscrizione all’albo dei farmacista. Vi è un aspetto professionale nell’attività del farmacista, attinente ad alcuni adempimenti volti alla protezione della salute pubblica, ma il servizio tipico prestato dal farmacista al cliente non è un servizio intellettuale, bensì una comune rivendita al pubblico di prodotti, seppure circondata dalla legge di particolari cautele.
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